Convenzione per la messa al bando dell’uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine antipersona e per la loro distruzione.
• 1-19 settembre 1997: alla Conferenza diplomatica di Oslo viene steso il testo del Trattato.
• 3 dicembre 1997: il Trattato per la Messa al Bando delle Mine è aperto alle firme.
• 1° marzo 1999: la convenzione entra in vigore come legge internazionale.
Ad oggi 152 paesi hanno aderito e 144 ratificato (ossia hanno incluso la Convenzione nella loro legislazione, tramite una ratifica).
I grandi assenti: Cina, Cuba, Egitto, Finlandia (unico Stato dell’Unione Europea), Russia, Turchia. USA.
Definizione di mina: Una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie, e per essere detonata dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo.
Definizione di mina antipersona: Una mina progettata in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Sono escluse da questa definizione le mine anti-carro, progettate per detonare in presenza o contatto di un veicolo, e dotate di dispositivi antimaneggiamento.
Gli obblighi generali:
Ogni Stato Membro si impegna a:
- non usare mine antipersona
- non produrre, acquistare, o tenere in stock mine antipersona
- non trattenere o trasferire direttamente o indirettamente mine anti-persona
- distruggere o assicurare la distruzione di tutte le mine
Distruzione degli stock e sminamento:
Ogni Stato Membro ha l’obbligo di distruggere gli stock di mine anti-persona in suo possesso o sotto il suo controllo entro il termine di quattro anni dall’entrata in vigore della convenzione.
Ogni Stato Membro deve garantire la bonifica delle proprie aree minate entro dieci anni dall’entrata in vigore.
Gli Stati sono autorizzati a detenere o trasferire limitati quantitativi di mine a fini di addestramento alla rilevazione ed alle operazioni di sminamento. È permesso anche il trasferimento di mine esclusivamente allo scopo di distruggerle.
Cooperazione ed assistenza internazionali:
Ogni stato Membro può chiedere e ottenere l’assistenza degli altri Stati Membri, sia per la cura e la riabilitazione delle vittime delle mine e per i programmi di informazione popolare, sia per l’attività di sminamento.
Gli Stati che aderiscono al Trattato si incontrano ogni anno e hanno l’obbligo di presentare alla Convenzione un rapporto sullo stato di attuazione del Trattato.



